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Come aderire a FONCOOP
Aderire a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori, attraverso due canali di offerta. L’adesione è gratuita. Possono aderire al Fondo tutte le imprese italiane e tutti i datori di lavoro: le cooperative, le spa, le srl; le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus, le altre organizzazioni del Terzo Settore.
Le imprese che hanno appena aderito partecipano immediatamente agli Avvisi aperti
Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.
L’adesione si effettua mensilmente attraverso il flusso Uniemens, inserendo il codice FCOP.
Le cooperative agricole aderiscono utilizzando il modello trimestrale unico DMAG.
Per maggiori informazioni, puoi contattare lo staff di Fon.Coop al Numero Verde 800 912 429 oppure inviando una mail a comunicazione@foncoop.co.
Come Aderire
La procedura di adesione a Fon.Coop viene eseguita:
- da chi si occupa della gestione delle buste paga dei lavoratori dell’impresa. Se la gestione è interna all’azienda, l’adesione sarà effettuata dall’ufficio amministrazione, se la gestione è esterna sarà effettuata dal commercialista o dal consulente del lavoro.
- attraverso software (commerciale oppure scaricabile dal sito dell’Inps), che viene utilizzato da chi si occupa della gestione delle buste paga.
La procedura di adesione, in base alla Circolare Inps n°107 del 2009, è la seguente:
- accedere all’Uniemens, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno, l’ultimo mese di contribuzione, il nome e la matricola – o posizione – Inps dell’impresa.
- indicare, nella sezione Fondi interprofessionali, il codice di Fon.Coop FCOP ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti) interessati dall’obbligo contributivo.
Si precisa che il codice FCOP è utilizzato anche per l’adesione dei dirigenti.
IMPORTANTE. Un’impresa può avere più matricole – o posizioni – Inps: in questo caso l’adesione va effettuata per ogni matricola.
Le imprese agricole devono effettuare l’adesione attraverso il modello trimestrale DMAG.
Le imprese aderenti ad altro Fondo Interprofessionale devono effettuare la procedura di revoca contestuale all’adesione, come indicato nella sessione dedicata.
L’adesione si può effettuare ogni mese dell’anno ed i versamenti al Fondo decorrono dal mese di adesione. Affinché l’adesione vada a buon fine, si raccomanda che l’invio dei dati – come da procedura sopra descritta – avvenga contestualmente all’invio mensile dei dati retributivi e contributivi dell’impresa attraverso l’Uniemens, e cioè dal 16 e fino al 30 di ogni mese.
IMPORTANTE L’adesione deve essere effettuata secondo le indicazioni INPS: le procedure di adesione e revoca da altri Fondi sono considerate acquisibili solo se inviate con la denuncia mensile base.
Per denuncia base l’Inps intende la prima denuncia via Uniemens o Dmag inviata e regolarmente acquisita per una determinata competenza; infatti, per quanto le denunce mensili possano essere successivamente variate, per quel che attiene l’adesione ai Fondi Interprofessionali, l’Inps non acquisisce alcuna procedura di adesione/revoca inserita in denunce successive a quella base.
In sostanza l’adesione ai Fondi interprofessionali e le revoche non possono essere inviate con denunce di variazione successive a quella base.
Si fa presente che non si devono effettuare calcoli di alcun genere.
Dopo l’adesione sarà l’INPS a determinare mensilmente le risorse delle imprese aderenti da destinare al Fondo. Se nei mesi successivi il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa dovesse variare, è l’Inps che recepisce il cambiamento e successivamente ad assegnare al Fondo le risorse corrispettive.
L’adesione viene effettuata una volta sola: ogni anno infatti l’adesione si considera tacitamente rinnovata fino ad esplicita revoca.
L’adesione a Fon.Coop dà immediatamente diritto all’impresa di partecipare agli Avvisi attualmente aperti.
Lo 0,30%
Lo 0,30% è un contributo Inps per formazione che ogni impresa versa obbligatoriamente all’Inps per tutti i lavoratori e soci lavoratori inquadrati come dipendenti. Anche i dirigenti inquadrati come dipendenti versano questo contributo.
Contributo Inps per formazione
Lo 0,30% per la formazione è stato istituito dalla Legge 845/78, articolo 25, e denominato contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Dal 2015 è ricompreso all’interno della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
In seguito all’entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.
Nel 2015, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22, l’Aspi è stata sostituita dalla NASpI, la nuova forma di sostegno al reddito destinata ai lavoratori subordinati che avranno perduto involontariamente l’occupazione a partire dal 1° maggio 2015.
Nel decreto non è introdotta alcuna modifica inerente il contributo dello 0,30%.
Aderendo a Fon.Coop, le imprese autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per il finanziamento piani formativi e la loro formazione continua.
Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.
Chi versa 0,30%
La Circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’ASPI, compreso lo 0,30%.
I lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, e i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001, versano già lo 0,30%.
A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente con allineamento graduale, i lavoratori dipendenti come indicato nella seguente tabella.
TIPOLOGIA DI ADERENTE | 0,30% |
---|---|
Apprendisti | SI |
Soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci | SI |
Soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 | SI |
Le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato | SI |
I titolari di contratto a progetto ed i professionisti con partita iva non versano lo 0,30%.
I lavoratori con contratto di lavoro interinale (o in affitto) non versano lo 0,30% in quanto, come stabilito dalla legge n. 196/1997 (c.d. “Legge Treu”) e successivamente dalla legge n. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), l’impresa è obbligata a versare un contributo pari al 4% della retribuzione lorda per finanziare percorsi di qualificazione e riqualificazione attraverso un Fondo bilaterale dedicato (Formatemp).
- La legge 92/2012 (legge Fornero) (PDF 233Kb)
- La Circolare Inps 40/2012 (PDF 171Kb)
Adesione imprese agricole
Le modalità di adesione sono indicate nelle seguenti circolari Inps:
Quando aderire
L’adesione si effettua con il modello trimestrale DMAG, ed è sufficiente farla una volta sola in quanto ogni anno si considera tacitamente rinnovata salvo esplicita revoca.
L’adesione si può effettuare con il modello trimestrale DMAG:
- di marzo, che scade il 30 aprile
- di giugno, che scade il 31 luglio
- di settembre che scade il 31 ottobre
- di dicembre che scade il 31 gennaio
Gli effetti dell’adesione
L’adesione:
- ha effetto a partire dal trimestre nel quale è stata effettuata la scelta. Questo significa che i versamenti dello 0,30% da parte dell’Inps a Fon.Coop avverranno a partire da quello specifico trimestre;
- da diritto all’impresa di partecipare agli Avvisi aperti sul Fondo di Rotazione, agli Avvisi Settoriali e Tematici.
La procedura di adesione imprese agricole
L’adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente procedura:
- Entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole.
- Nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”.
- Nella pagina che appare, cliccare sul tasto “nuova adesione”.
- Nella sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo interprofessionale” scegliere nella lista “fon.coop”.
Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.
L’adesione DMAG intermediata: gli adempimenti
Se l’adesione di un’impresa agricola è effettuata da un intermediario – ad esempio, un consulente del lavoro, un commercialista, etc. – è necessario ottenere dalla sede Inps territorialmente competente l’abilitazione, come indicato nella circolare Inps 110/2009.
Per ottenere l’abilitazione l’intermediario deve inviare alla sede Inps un’autocertificazione dove indichi, oltre ai propri dati completi, per ogni azienda di cui ha delega, le seguenti informazioni:
- codice fiscale/partita iva dell’azienda;
- codice aziendale inteso come codice Istat della provincia, del comune e relativo progressivo azienda del fondo sui cui è assunta la manodopera;
- ultimo indirizzo valido, completo di comune, città, provincia e CAP, necessario ad una corretta postalizzazione del modello F24;
- gestione delle attività inerenti i Fondi Interprofessionali.
Le sedi, sulla base delle dichiarazioni prodotte, dovranno provvedere alla conferma dell’abbinamento di ciascuna azienda con l’intermediario utilizzando la nuova funzione “gestione autorizzazioni” inserita nella procedura DMAG-Intranet.
Ottenuta l’autorizzazione l’intermediario potrà effettuare l’adesione dell’impresa come sopra indicato.
Coop agricole e altri dipendenti
Se la cooperativa è già aderente a Fon.Coop per lavoratori dipendenti, soci lavoratori e dirigenti e vuole includere gli operai agricoli deve effettuare l’adesione anche con il modello DMAG.
Se la cooperativa invece non ha ancora aderito per nessuna tipologia di lavoratore dipendente assunto in impresa, dovrà allora effettuare l’adesione:
- con il modello UNIEMENS per per impiegati, quadri, dirigenti, anche soci lavoratori, se presenti;
- con il DMAG per gli operai agricoli.
Adesione dirigenti
L’articolo 3 dello Statuto di Fon.Coop istituisce la sezione dedicata ai versamenti per adesione dirigenti, inquadrati come dipendenti, delle imprese aderenti.
La sezione dirigenti del Fondo ha una evidenza contabile separata, sia per le risorse provenienti dai contributi (0,30%) versati dall’Inps al Fondo, che per il loro utilizzo.
Il modello di offerta di Fon.Coop consente di organizzare attività formative:
- esclusivamente per i dirigenti;
- che includono gli altri dipendenti dell’impresa (quadri, impiegati, operai, etc.), quando ciò è giudicato funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
L’adesione a Fon.Coop
Per l’adesione si precisa che l’inserimento del codice FCOP rende automatica l’adesione al Fondo anche per i lavoratori inquadrati come dirigenti (per i dettagli si veda la sezione dedicata alla procedura di adesione).
Qualora i dirigenti disponessero di una matricola Inps dedicata basterà, come per le altre matricole, inserire il codice FCOP ed il numero dei dirigenti dipendenti.
Le imprese che aderiscono a Fon.Coop per operai, impiegati e quadri e aderiscono ad altro Fondo Interprofessionale per i dirigenti, possono aderire a Fon.Coop anche per questa categoria d’inquadramento professionale seguendo la procedura di revoca dedicata.
Revocare per aderire a Fon.Coop: la procedura
Revocare per aderire a Fon.Coop è possibile.
Se l’impresa è aderente ad un altro Fondo e vuole aderire a Fon.Coop la procedura da seguire è la seguente:
- accedere all’Uniemens e, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda;
- inserire, nella sezione Fondi interprofessionali:
- il codice REVO
- il codice di Fon.Coop: FCOP
- il numero dei lavoratori dipendenti: operai, impiegatiti, quadri (non dirigenti, che hanno un codice di revoca a parte, come specificato più avanti); alcuni software non richiedono l’inserimento di questo dato e lo inseriscono automaticamente.
Se l’ impresa ha più matricole Inps, la revoca e contestuale nuova adesione va effettuata su tutte le matricole attive.
Il codice REVO
Il codice REVO deve essere inserito contestualmente (ovvero: nella stessa sezione di lavoro) all’inserimento del codice FCOP. Qualora l’inserimento dei due codici sia avvenuto in due sessioni diverse, non potrà essere avviata l’eventuale procedura di portabilità delle risorse.
L’INPS attribuirà a Fon.Coop i versamenti dell’impresa “neoaderente” a partire dal mese in cui viene effettuata la scelta. Per l’eventuale recupero delle risorse versate al Fondo di provenienza consultate la sezione dedicata.
Revocare per aderire a Fon.Coop – Adesione con dirigenti
Nel caso in cui l’impresa sia aderente a due Fondi Interpofessionali, uno per gli operai, gli impiegati e quadri dipendenti e l’altro per i dirigenti e voglia aderire a Fon.Coop per tutte le tipologie di dipendenti, deve, sulle matricole Inps di cui dispone, effettuare la revoca in base ai due casi sotto elencati.
Caso 1
I dirigenti sono inseriti in una stessa matricola Inps insieme ad altri dipendenti.
La procedura è la seguente:
- accedere all’Uniemens e, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda;
- inserire, nella sezione Fondi interprofessionali:
- codice REVO
- codice REDI
- FCOP (codice di Fon.Coop)
- numero totale dei lavoratori dell’impresa, inclusi i dirigenti (alcuni software non richiedono l’inserimento di questo dato immettendolo automaticamente).
Caso 2
I dirigenti hanno una matricola a parte.
La procedura da seguire è la seguente:
- accedere all’Uniemens e, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda dedicata ai dirigenti.
- inserire, nella sezione Fondi interprofessionali:
- il codice REDI
- il codice di Fon.Coop: FCOP;
- il numero dei dirigenti (alcuni software non richiedono l’inserimento di questo dato immettendolo automaticamente).
Per le altre matricole, seguire procedura generale sopra descritta.
Anche in questo caso il codice REDI, insieme al codice REVO, deve essere inserito contestualmente (ovvero: nella stessa sezione di lavoro) all’inserimento del codice FCOP.
In caso contrario non potrà essere avviata l’eventuale procedura di portabilità.
Revocare per aderire a Fon.Coop – Adesione solo dirigenti
Nel caso in cui l’impresa sia già aderente a Fon.Coop per operai, impiegati e quadri dipendenti ma non per i propri dirigenti, che invece aderiscono ad altro Fondo Interprofessionale specifico per questo inquadramento professionale, l’impresa può revocare da tale Fondo ed aderire a Fon.Coop per i propri dirigenti.
La procedura da seguire è la seguente:
- accedere all’Uniemens e, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda dedicata ai dirigenti
- inserire, nella sezione Fondi interprofessionali:
- il codice REDI
- il codice di Fon.Coop, FCOP
- il numero dei dirigenti (alcuni software non richiedono l’inserimento di questo dato immettendolo automaticamente).
Anche in questo caso il codice REDI deve essere inserito contestualmente (ovvero: nella stessa sezione di lavoro) all’inserimento del codice FCOP.
In caso contrario non potrà essere avviata l’eventuale procedura di portabilità.
L’Inpsattribuirà a Fon.Coop i versamenti dell’impresa “neoaderente” a partire dal mese in cui viene effettuata la scelta.
La portabilità delle risorse
Se l’impresa che ha aderito a Fon.Coop ha accumulato delle risorse nel Fondo di provenienza può recuperarle.
La normativa di riferimento è la seguente:
- legge 2/2009, articolo 19, comma 7 bis
- circolare Inps 107/2009
- Circolare n° 1 dell’Anpal (Linee Guida)
L’impresa può richiedere al Fondo di provenienza il 70% delle risorse accantonate nei tre anni precedenti a partire dal 2009, al netto di quanto eventualmente già utilizzato per piani formativi.
La richiesta va fatta al Fondo di provenienza utilizzando il modulo in box documentazione.
Il Fondo di provenienza ha tempo 90 giorni dalla richiesta per trasferire le risorse a Fon.Coop.
Per effettuare la richiesta devono sussistere tutte le seguenti quattro condizioni:
- L’adesione a Fon.Coop è avvenuta contestualmente alla revoca dal Fondo di provenienza.
- L’importo da trasferire è pari o superiore a 3.000 euro.
- L’impresa ha più di 50 dipendenti ed un fatturato o un bilancio totale annuale non superiore a 10 milioni di euro (definizione UE di piccola e micro impresa).
- Le quote oggetto di trasferimento non si riferiscono a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
Per informazioni telefonare al Numero Verde 800 912 429 oppure inviare una mail a amministrazione@foncoop.coop
Verifica adesione
- sul sito dell’Inps, nel Cassetto previdenziale, voce Dati complementari – sezione dedicata all’impresa;
- su GIFCOOP, la piattaforma di Fon.Cooop dedicata alla presentazione e gestione dei piani formativi.
La piattaforma mette a disposizione delle imprese registrate una home page personalizzata con i dati relativi all’adesione, alle risorse disponibili, ai contributi ottenuti, ai piani presentati, etc.
Adesione al Fondo Fon.Coop
Per accedere a GIFCOOP ti devi registrare.
Come registrarsi a GIFCOOP
Trovi le informazioni per registrarti a GIFCOOP nella pagina dedicata.
Se hai problemi in fase di registrazione contatta l’help desk informatico inviando una mail con i propri riferimenti a: tt.foncoop@ms.linksmt.it
Verifica adesione delle imprese neoaderenti
L’Inps comunica al Fondo l’avvenuta adesione di un’impresa solo dopo circa 3 mesi che è stata effettuata la procedura sul flusso Uniemens o Dmag.
Ti consigliamo tuttavia, se la tua impresa ha appena aderito, di registrarti su GIFCOOP, segnalando ove richiesto la data di adesione.
In questo modo puoi presentare un piano formativo sugli Avvisi aperti.
LE FAQ SULL'ADESIONE
Possono aderire:
- tutte le cooperative italiane
- le spa
- le srl
- le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus
- tutte le organizzazioni dell’economia sociale
- tutti i datori di lavoro
Possono aderire le imprese che versano all’Inps lo 0,30% per i propri:
- soci lavoratori – inquadrati come dipendenti;
- dipendenti
- dirigenti
L’importante è avere almeno un lavoratore inquadrato come dipendente per poter effettuare l’adesione ed avere il diritto di presentare un piano formativo.
Sì, in quanto Fon.Coop, con l’articolo 3 dello Statuto, ha istituito la sezione dedicata ai versamenti dei dirigenti, inquadrati come dipendenti, delle imprese aderenti.
La modalità di adesione è identica a quella degli altri lavoratori dipendenti: selezionare la matricola dirigenti dell’impresa ed inserire il codice FCOP con il numero dei dirigenti dipendenti.
La sezione dirigenti ha una evidenza contabile separata, sia per le risorse provenienti dai contributi (0,30%) versati dall’Inps al Fondo, che per il loro utilizzo.
Il modello di offerta di Fon.Coop consente di organizzare attività formative:
1. esclusivamente per i dirigenti;
2. che includono dirigenti e quadri, quando ciò è giudicato più funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
No, in quanto questi lavoratori non versano lo 0,30%.
Si. In base alle circolari dell’Inps n° 34/2008 e 130/2009 le cooperative agricole, possono aderire a Fon.Coop utilizzando:
- il modello Inps DMAG trimestrale esclusivamente per i propri operai agricoli;
- il flusso Uniemens per le altre tipologie di lavoratori, dipendenti e dirigenti eventualmente presenti nell’impresa.
L’adesione non comporta alcun costo né per l’impresa, né per i lavoratori, per i soci lavoratori e per i dirigenti.
Aderendo a Fon.Coop l’impresa destina a finalità formative il contributo obbligatorio dello 0,30% che già versa all’Inps.
No, possono aderire a Fon.Coop anche le imprese non associate.
No, la scelta di aderire a Fon.Coop è facoltativa, ma non aderendo non si possono richiedere contributi a fondo perduto per la formazione.
Se inquadrati come dipendenti sì.
Lo 0,30% non viene versato per i lavoratori non dipendenti, e cioè inquadrati in impresa con:
- contratto a progetto;
- partita iva;
- contratto interinale.
Gli operai agricoli versano lo 0,30% in base alla circolare Inps n° 34/2008, e possono quindi aderire utilizzando il DMAG UNICO trimestrale.
In seguito all’entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’AspI (che, si precisa, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22, è stata sostituita dalla NASpI, senza tuttavia introdurre modifiche al contributo dello 0,30%), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.
In particolare la circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’Aspi, compreso lo 0,30%.
A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente entro il 2017, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
- dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
apprendisti - soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 ovvero: soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.)
- soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci
- le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001.
No, lo 0,30% si versa comunque all’INPS in quanto obbligo contributivo previsto dalla legge.
Si può aderire in ogni mese dell’anno e gli effetti dell’adesione sono immediati.
L’Inps infatti destina a Fon.Coop l’ammontare dello 0,30% dell’impresa neoaderente a partire dal mese successivo alla compilazione dell’Uniemens o del DMAG trimestrale.
No, una volta effettuata, l’adesione a Fon.Coop rimane valida fino a revoca.
La procedura da seguire per le imprese non agricole è la seguente:
- accedere all’Uniemens individuale, nella sezione Gestione Denuncia aziendale (ex DM10) del flusso Uniemens, selezionare l’anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell’azienda.
- indicare, nella sezione Fondi interprofessionali, il codice di Fon.Coop FCOP ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti) interessati dall’obbligo contributivo.
Se l’impresa ha più matricole, la procedura va eseguita per ciascuna delle matricole in essere.
Per le imprese agricole l’adesione va effettuata attraverso il modello trimestrale DMAG secondo la seguente procedura:
- Entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole.
- Nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”.
- Nella pagina che appare, cliccare sul tasto “nuova adesione”.
- Nella sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo interprofessionale” scegliere nella lista “foncoop”. Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.
No. L’adesione avviene accedendo alla sezione Gestione denuncia aziendale del flusso Uniemens.
Si, è possibile, in base alla circolare Inps 107 del 2009.
L’impresa deve prima revocare l’adesione dal Fondo al quale si è iscritti e contestualmente aderirea Fon.Coop.
Sì, è possibile il recupero delle risorse eventualmente accantonate in base alla circolare Inps_107 del 2009.
L’impresa può chiedere al Fondo di provenienza che il 70% delle risorse precedentemente accantonate – al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi – siano trasferite a Fon.Coop se sussistono tutte le seguenti condizioni:
- L’adesione a Fon.Coop deve avvenire contestualmente alla revoca dal Fondo di provenienza;
- L’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
- L’impresa abbia più di 50 dipendenti;
- Le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.
L’adesione dà la possibilità all’impresa di richiedere immediatamente al Fondo un contributo per finanziare la formazione attraverso gli Avvisi attualmente aperti.
Fon.Coop finanzia piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali concordati fra le imprese e le organizzazioni sindacali.
Visita le sezioni Avvisi Fondo di Rotazione e Avvisi tematici per conoscere le modalità di partecipazione.